Codice deontologico consulente del lavoro

Studio Castiglione,consulente del lavoro, consulenza del lavoro, contabilità societaria tributaria fiscale, consulenza aziende imprese ditte, gestione personale, busta paga, commercialista ragioniere, sicurezza servizi legge 626/94, Licata Agrigento Sicilia

logo consulente del lavoro
CODICE DEONTOLOGICO CONSULENTE DEL LAVORO

Approvato dal Consiglio Nazionale
il 20 dicembre 2006 (in vigore dal 1 gennaio 2007)

Principi generali

  1. La deontologia dei consulenti del lavoro è l'insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni professionista, in quanto iscritto nell’Albo professionale dei consulenti del lavoro, deve osservare nell’esercizio della professione, in forma sia autonoma che dipendente, per dare la migliore risposta alle aspettative della società verso la professione medesima e a garanzia della fede pubblica. Le presenti norme di deontologia professionale si applicano a tutti i consulenti del lavoro nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi. Nell'esercizio di attività professionale all'estero, consentita dalle disposizioni in vigore, il consulente del lavoro italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in cui opera. Il cittadino comunitario o straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche contenute nel presente testo. Le stesse norme si applicano, in quanto compatibili, ai praticanti.

  2. Le norme incluse nel presente Codice hanno carattere vincolante. Ogni azione e omissione in contrasto con esse o comunque lesiva del decoro, del prestigio o del corretto esercizio della professione di consulente del lavoro, costituisce abuso o mancanza ed è punibile ai sensi di quanto previsto dal titolo IV della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

  3. In caso di volontaria o consapevole violazione delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice deontologico gli organi disciplinari applicano, nel rispetto delle norme procedurali contenute nell’apposito Regolamento, sanzioni adeguate alla mancanza, tenendo conto delle circostanze soggettive e oggettive e della reiterazione dei comportamenti anche omissivi. La responsabilità disciplinare è personale. Nel caso di esercizio della professione in forma associata o societaria, è disciplinarmente responsabile soltanto il consulente del lavoro cui si riferiscono i fatti specifici commessi. Valori professionali

  4. Compito del consulente del lavoro è svolgere con probità e diligenza l'assistenza e le prestazioni previste dalla legge in materia di lavoro, previdenza, assistenza sociale, tributaria e quant’altro previsto dalla legge istitutiva nonché le altre attività previste o consentite dalla legge e le relative attività di consulenza.

  5. Costituisce obiettivo primario della professione di consulente del lavoro, al fine di assicurare alla collettività la migliore disciplina delle relazioni di lavoro e delle attività connesse o comunque consentite al consulente del lavoro, il costante rapporto, attraverso gli Enti esponenziali di Categoria, con gli organi legislativi ed esecutivi onde rappresentare le necessità del mondo del lavoro e delle assicurazioni sociali.

...scarica il codice completo. download codice deontologico consulente del lavoro