CODICE DEONTOLOGICO CONSULENTE DEL LAVORO
Approvato dal Consiglio Nazionale
il 20 dicembre 2006 (in vigore dal 1 gennaio 2007)
Principi generali
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La deontologia dei consulenti del lavoro è l'insieme dei principi e delle regole
etiche e comportamentali che ogni professionista, in quanto iscritto nell’Albo
professionale dei consulenti del lavoro, deve osservare nell’esercizio della
professione, in forma sia autonoma che dipendente, per dare la migliore risposta
alle aspettative della società verso la professione medesima e a garanzia della
fede pubblica.
Le presenti norme di deontologia professionale si applicano a tutti i consulenti del
lavoro nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
Nell'esercizio di attività professionale all'estero, consentita dalle disposizioni in
vigore, il consulente del lavoro italiano è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche dello Stato in cui opera.
Il cittadino comunitario o straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in
Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche contenute nel presente testo.
Le stesse norme si applicano, in quanto compatibili, ai praticanti.
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Le norme incluse nel presente Codice hanno carattere vincolante. Ogni azione
e omissione in contrasto con esse o comunque lesiva del decoro, del prestigio o del
corretto esercizio della professione di consulente del lavoro, costituisce abuso o
mancanza ed è punibile ai sensi di quanto previsto dal titolo IV della legge 11
gennaio 1979, n. 12.
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In caso di volontaria o consapevole violazione delle norme e dei principi
contenuti nel presente Codice deontologico gli organi disciplinari applicano, nel
rispetto delle norme procedurali contenute nell’apposito Regolamento, sanzioni
adeguate alla mancanza, tenendo conto delle circostanze soggettive e oggettive e
della reiterazione dei comportamenti anche omissivi.
La responsabilità disciplinare è personale. Nel caso di esercizio della professione
in forma associata o societaria, è disciplinarmente responsabile soltanto il
consulente del lavoro cui si riferiscono i fatti specifici commessi.
Valori professionali
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Compito del consulente del lavoro è svolgere con probità e diligenza
l'assistenza e le prestazioni previste dalla legge in materia di lavoro, previdenza,
assistenza sociale, tributaria e quant’altro previsto dalla legge istitutiva nonché le
altre attività previste o consentite dalla legge e le relative attività di consulenza.
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Costituisce obiettivo primario della professione di consulente del lavoro, al fine
di assicurare alla collettività la migliore disciplina delle relazioni di lavoro e
delle attività connesse o comunque consentite al consulente del lavoro, il costante
rapporto, attraverso gli Enti esponenziali di Categoria, con gli organi legislativi
ed esecutivi onde rappresentare le necessità del mondo del lavoro e delle
assicurazioni sociali.
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